| |
Trattamento di fine rapporto
Il Trattamento di fine rapporto è il corrispettivo che spetta al lavoratore quando termina il rapporto di lavoro. Il trattamento di fine rapporto è conosciuto anche come "liquidazione", "buonuscita" o con la sigla TFR. Il trattamento di fine rapporto è corrisposto al lavoratore al termine del rapporto di lavoro indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione (dimissioni, licenziamento, decesso del lavoratore). In caso di morte del lavoratore la liquidazione è corrisposta ai suoi famigliari. Il TFR è calcolato al termine di ogni anno lavorativo sulla base della retribuzione del lavoratore, mediante una quota da accontonare che si somma a quelle versate negli anni precedenti. Ogni anno al fondo TFR sono applicati dei calcoli di rivalutazione. In sintesi, il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita del lavoratore subordinata alla cessazione del suo rapporto di lavoro. Il TFR è regolamentato dalla legge ai lavoratori subordinati ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile. Il TFR è stato introdotto in Italia nel 1982 con la Legge 297 del 29 maggio 1982 in sostituzione della precedente indennità di anzianità (o indennità di servizio). La quota da accantonare deve essere calcolata sulla retribuzione lorda del lavoratore. L'articolo 2120 c.c. prevede una quota pari e non superiore all'importo della retribuzione spettante nell'anno diviso per 13,5. Sono incluse nel calcolo tutti gli importi corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro con esclusione del rimborso spese e i compensi aventi carattere discontinuo o corrisposti dal datore di lavoro per mera liberalità. 14 / 09 / 2010.
Commenti
Scrivi il tuo commento sulla pagina
"Trattamento di fine rapporto "
|
|