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LA SOSPENSIONE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO

LA SOSPENSIONE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO



In via generale va sempre considerato che un tributo va pagato anche in caso di contestazione. La presentazione del ricorso fiscale non sospende gli effetti del tributo, l'accertamento, la messa in mora e il pagamento del tributo. L'ufficio competente (ossia l'ufficio che ha emesso l'avviso di pagamento, detto anche ufficio resistente in fase di giudizio) ha sempre diritto a procedere nella riscossione dell'importo indicato dell'avviso di pagamento. Ad esempio, per fare un esempio pratico, una bolletta contestata deve essere comunque saldata da parte dell'utente anche se poi ricorre contro l'ufficio resistente per far valere i propri diritti.

Quando il tributo ingiusto è troppo oneroso

Non sempre è possibile fronteggiare avvisi di pagamento troppo onerosi, dovuti ad esempio ad errori burocratici o tecnici. In questi casi è possibile richiedere la sospensione del tributo e dei suoi effetti. Vediamo come fare.

Come richiedere la sospensione del tributo

Il pagamento di un tributo o di un avviso può essere sospeso dalla Commissione tributaria soltanto nel caso in cui:

  • le motivazioni alla base del ricorso sono ritenute palesi ed evidenti dopo una sommaria valutazione degli atti da parte della Commissione. Ad esempio in caso di evidente errore commesso dall'ufficio resistente;
  • il pagamento dell'avviso (totale o paraziale) reca un danno grave ed irreparabile al contribuente;

In questo caso, il contribuente può presentare una istanza di sospensione insieme al ricorso fiscale. In tempi brevi, la Commissione deve pronunciarsi in via preliminare sulla sospensiva, approvandola o rigettandola, e successivamente può procedere con l'analisi del ricorso fiscale. Si può presentare istanza di sospensione soltanto nel processo di 1° grado. Non è invece ammesso presentare l'istanza nel giudizio di 2° grado ad eccezione che per le sanzioni irrogate.

Sospensiva accolta

In caso di sospensiva accolta gli effetti del tributo sono sospesi fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, emessa dai giudici tributari della Commissione provinciale.

14 / 01 / 2009



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