 QUANDO ACCENDERE IL RISCALDAMENTO
Per legge ciascun utente è responsabile del proprio impianto di riscaldamento. Anche nel caso delle caldaie autonome gli utenti sono tenuti al rispetto del periodo di accensione dell'impianto ed al mantenimento della temperatura entro i 20°. Il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 disciplina la progettazione, l'installazione e il periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento. Il territorio nazionale è stato suddiviso in sei zone climatiche:
- Zona climatica A
Periodo di accensione: 1° dicembre - 15 marzo
Orario consentito: 6 ore giornaliere
- Zona climatica B
Periodo di accensione: 1° dicembre - 31 marzo
Orario consentito: 8 ore giornaliere
- Zona climatica C
Periodo di accensione: 15 novembre - 31 marzo
Orario consentito: 10 ore giornaliere
- Zona climatica D
Periodo di accensione: 1° novembre - 15 aprile
Orario consentito: 12 ore giornaliere
- Zona climatica E
Periodo di accensione: 15 ottobre - 15 aprile
Orario consentito: 14 ore giornaliere
- Zona climatica F
Periodo di accensione: nessuna limitazione
Orario consentito: nessuna limitazione
I controlli sull'effettivo rispetto delle norme di utilizzo del riscaldamento sono effettuati dai Comuni (oltre i 40mila abitanti) o dalla Provincia nel caso dei Comuni più piccoli.
29 / 12 / 2008
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