 Prova del contratto di assicurazione
La polizza di assicurazione deve essere un documento scritto, in base a quanto stabilito nell'articolo 1888 del Codice Civile dove è regolamentata la prova del contratto di assicurazione.
Art. 1888 Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725). L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale (att. 187).
Nel momento in cui si stipula una polizza, l'assicurato firma una proposta di assicurazione, che la compagnia assicurativa può accettare oppure rifiutare. L'assicuratore non fa mai impegnare la propria compagnia al momento della sottoscrizione della polizza. Il contratto di assicurazione è concluso soltanto nel momento in cui la compagnia assicuratrice ha controfirmato la proposta. Il rilascio della polizza all'assicurato presuppone l'accettazione da parte della compagnia assicuratrive.
Gli elementi della polizza assicurativa
Nella polizza assicurativa devono essere indicati:
- i nomi delle parti contraenti con relativi dati anagrafici;
- il rischio da coprire con il contratto di assicurazione;
- la somma assicurata;
- il massimale di garanzia;
- la durata del contratto di assicurazione;
- il premio da pagare e la relativa scadenza dei pagamenti;
- eventuali condizioni generali o particolari della polizza
07 / 01 / 2009
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