 Licenziamento
Il licenziamento è l'atto compiuto dal datore di lavoro per recedere dal contratto di lavoro con un suo dipendente lavoratore. Il licenziamento può essere esercitato dal datore di lavoro soltanto nel rispetto di specifici limiti, in presenza di motivazioni giustificate, riguardanti la situazione economica dell'azienda o la singola condotta del lavoratore. Si possono distinguere due diverse tipologie di licenziamento in base alla gravità del comportamento del lavoratore.
Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa riguarda il comportamento colposo o doloso del lavoratore, il quale reca danno al datore di lavoro e all'impresa. La fattispecie della "giusta causa" è la più grave che si possa riscontrare in ambito lavorativo e consente al datore di lavoro di effettuare il licenziamento senza preavviso del lavoratore.
Licenziamento per giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo comprende fattispecie più ampie e meno gravi della "giusta causa". Possono rientrare nel licenziamento per "giustificato motivo" tutti quei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. La condotta del lavoratore deve essere attentamente valutata. Il datore di lavoro deve concedere e rispettare tutti i preavvisi previsti dalla legge prima di effettuare il licenziamento del lavoratore.
Licenziamento per ristrutturazione
Un'ulteriore causa di scioglimento del contratto di lavoro è il licenziamento per ristrutturazione o riorganizzazione dell'azienda. E' un'ipotesi molto frequente nei periodi di crisi economica. Il datore di lavoro può procedere al licenziamento di uno o più lavoratori per ragioni di natura economica. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento di cinque o più lavoratori in un periodo di 120 giorni, il datore di lavoro è tenuto ad osservare e rispettare la disciplina prevista dai licenziamenti collettivi. In quest'ultimo caso devono essere concordati criteri di selezione con le associazioni sindacali, al fine di far scattare i licenziamenti sulla base del criterio di correttezza ed evitare qualsiasi forma di discriminazione soggettiva dei lavoratori. Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare l'ipotesi dello spostamento del lavoratore a mansioni equivalenti o similari in un altro posto di lavoro, prima di procedere al licenziamento.
Comunicazione del licenziamento
Il licenziamento si attua consegnando al lavoratore la lettera di licenziamento. Può essere consegnata direttamente al lavoratore oppure inviata tramite posta raccomandata. Il licenziamento deve essere comunicato obbligatoriamente in forma scritta. Nel caso in cui la lettera di licenziamento non contenga i motivi del licenziamento, il lavoratore può richiedere ai fini di legge le motivazioni alla base della decisione. Il datore di lavoro è obbligato a rispondere al lavoratore in forma scritta entro sette giorni dalla richiesta.
Licenziamento illegittimo
Il licenziamento può essere considerato illegittimo se comunicato senza forma scritta dal datore di lavoro al lavoratore. La tutela accordata al lavoratore dipendente è comunque soggetta a trattamento diverso, sulla base della dimensione dell'azienda in cui lavora. In caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, agli stipendi non ricevuti nel periodo di licenziamento. Il pagamento degli stipendi include il versamento degli oneri e dei contributi assistenziali e previdenziali. Il lavoratore ha facoltà di rinunciare alla reintegrazione nel posto di lavoro, in cambio di un'indennità di 15 mensilità di retribuzione. Il datore di lavoro ha invece l'obbligo di riassunzione del lavoratore ingiustamente licenziato.
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