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 Dimissioni
Le dimissioni sono la cessazione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore. Non vi sono particolari requisiti o adempimenti del lavoratore per chiedere le dimissioni, salvo riconoscere al datore di lavoro un periodo di preavviso necessario per sostituire il lavoratore dimissionario. Il periodo di preavviso è determinato dalla legge, dal contratto collettivo e dall'inquadramento del lavoratore. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro riceve la lettera di dimissioni da parte del lavoratore. Il datore di lavoro non può opporsi alle dimissioni. Dal momento della comunicazione delle dimissioni ha inizio il periodo di preavviso. Il datore di lavoro ha comunque facoltà di rinunciare al periodo di preavviso e stabilire la cessazione immediata del rapporto di lavoro. Durante il periodo di preavviso il lavoratore dipendente continua a svolgere la propria attività lavorativa, secondo quanto stabilito dal contratto di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore ometta di svolgere l'attività lavorativa, presentando le dimissioni senza alcun preavviso, avrà l'obbligo di versare al datore di lavoro un'indennità di mancato preavviso corrispondente all'importo delle retribuzioni che gli sarebbero spettate nel periodo di preavviso. In caso di malattia, ferie o infortunio del lavoratore dimissionario, il periodo di preavviso è temporaneamente sospeso fino quando non viene rimossa la causa d'impedimento al lavoro. L'obbligo del preavviso non vale se il lavoratore è ancora in periodo di prova oppure qualora la rottura del rapporto di lavoro sia causata da giusta causa. In quest'ultimo caso il lavoratore ha diritto all'indennità di mancato preavviso. L'istituto delle dimissioni viene disciplinato in modo specifico in particolari situazioni, come nel caso del rapporto a tempo determinato, nei contratti di formazione lavoro, nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa ecc.
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