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Congedo di paternità
Il congedo di paternità è l'equivalente del congedo di maternità riconosciuto al padre lavoratore in particolari condizioni. Il padre lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per la stessa durata del congedo di maternità (o per la parte residua) in caso di grave infermità o di morte della madre, in caso di abbandono da parte della madre o di affidamento esclusivo dei bambini al padre. Il congedo di paternità è disciplinato dall'articolo 28 del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151). L'articolo 28 riconosce al padre i seguenti diritti:
- Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
- Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
02 / 09 / 2009
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