 Congedo di maternità
Congedo di maternità. Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in cui è fatto divieto prestare attività lavorativa per la donna lavoratrice in stato di gravidanza. Il congedo di maternità è disciplinato dall'articolo 16 del Testo Unico del lavoro.
Durata del congedo di maternità
L'astensione obbligatoria ha una durata pari a 5 mesi, partendo dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ai 3 mesi successivi al parto. La durata di astensione obbligatoria dal lavoro non può essere ridotta al di sotto di 5 mesi. In particolari caso la durata del congedo di maternità può essere aumentata a più di 5 mesi:
- quando la lavoratrice è occupata in lavori "gravosi o pregiudizievoli" per lo stato avanzato di gravidanza. Tali lavori sono esplicitati tramite decreto dal Ministero del Lavoro;
- quando lo stato di salute della lavoratrice richieda l'astensione dal lavoro per uno o più periodi;
Trattamento economico nel congedo di maternità
Durante il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro) la lavoratrice ha diritto all'indennità giornaliera erogata dall'Inps, pari all'80% della retribuzione e comprensiva anche di altre indennità per malattia. La lavoratrice, pertanto, continua a percepire una indennità economia quasi pari allo stipendio anche durante i mesi di astensione obbligatoria.
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