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 Come conservare la classe di merito in caso di sostituzione auto
Il contraente di una polizza assicurativa RC Auto può conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo in caso di vendita, rottamazione, demolizione, furto, cessazione della circolazione, esportazione dell'automobile. Il diritto al mantenimento della classe di merito sussiste anche nel caso in cui la sostituzione del mezzo avvenga successivamente alla scadenza del contratto di assicurazione purché il veicolo sostituito non abbia circolato dopo la scadenza. In caso di stipula di un nuovo contratto assicurativo su un veicolo dello stesso tipo rispetto al veicolo precedentemente assicurato, la compagnia assicuratrice non può assegnare una classe di merito più alta (sfavorevole) rispetto alla precedente. In questi casi fa fede la classe di merito nell'attestato di rischio del veicolo già assicurato. Il mantenimento della classe di merito è possibile soltanto se i due veicoli sono di proprietà della stessa persona fisica titolare della polizza assicurazione auto, o di un componente del nucleo familiare. La norma non si applica in caso di rinnovo, bensì soltanto in caso di nuovo contratto assicurativo. In passato, in caso di acquisto di un secondo veicolo senza sostituire il primo, l'assicurato era costretto a ripartire dalla classe di merito d'ingresso (14esima classe), salvo diverse disposizioni volontarie delle Compagnie assicuratrici. Per nuovo contratto si intende il contratto stipulato con la stessa compagnia assicuratrice del primo veicolo o con un'altra compagnia, in caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato.
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